Codice civile
Art. 15 c.c. — Revoca dell'atto costitutivo della fondazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La costituzione di una fondazione può essere revocata dal fondatore soltanto nella fase iniziale prevista dalla norma. La possibilità cessa se interviene il riconoscimento o se il fondatore fa iniziare l’attività dell’opera: è sufficiente che si realizzi uno dei due eventi.
Lo scopo è proteggere la stabilità della destinazione del patrimonio quando la fondazione assume una propria operatività o personalità giuridica. La facoltà personale di revoca non passa agli eredi. Questo non significa che qualunque atto relativo alla fondazione sia insindacabile: validità dell’atto, adempimento degli obblighi e altre forme di contestazione seguono le rispettive regole. La revoca qui prevista va inoltre distinta dalla modifica o revoca del testamento nei casi in cui la fondazione sia disposta per quella via.
Esempio pratico
Il fondatore ha stipulato l’atto, ma non ha ottenuto il riconoscimento né avviato l’opera. Può ancora revocare secondo l’articolo 15. Se ha già fatto iniziare l’attività, non può basarsi sulla sola mancata iscrizione per esercitare questa facoltà.