Codice civile
Art. 16 c.c. — Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’atto costitutivo e lo statuto devono definire gli elementi fondamentali dell’ente: denominazione, scopo, patrimonio, sede, ordinamento e amministrazione. Per le associazioni servono anche le regole sui diritti, sugli obblighi e sull’ammissione degli associati; per le fondazioni quelle sull’erogazione delle rendite.
Possono essere previste regole sull’estinzione e sulla destinazione del patrimonio, nonché sulla trasformazione delle fondazioni. Uno statuto vago può creare difficoltà decisionali e ostacolare il riconoscimento. Il terzo comma storico sulle modifiche è abrogato: per l’aggiornamento dell’atto e dello statuto bisogna coordinare le deliberazioni interne con la procedura di approvazione e pubblicità applicabile. Gli enti del Terzo settore hanno anche requisiti speciali; un testo adatto a un ente ordinario non è automaticamente sufficiente per ogni ente.
Esempio pratico
Una fondazione vuole finanziare studenti, ma lo statuto non indica chi decide le erogazioni e con quali criteri. L’atto deve precisare l’organizzazione e le modalità di utilizzo delle rendite, evitando di affidare tutto a decisioni informali.
Giurisprudenza
Scopo della fondazione testamentaria
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 1806, 1997 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il fondatore deve individuare lo scopo della fondazione in termini sufficientemente precisi, anche quando la istituisce per testamento. La definizione dello scopo non può essere affidata integralmente a terzi. La mancanza di regole organizzative, invece, non equivale necessariamente a mancanza dello scopo e può essere colmata con gli strumenti ammessi dall’ordinamento.
Fonte →
Note
Terzo comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lettera b), D.P.R. 361/2000. Il comma abrogato è escluso dal testo vigente riprodotto.