Codice civile
Art. 156-bis c.c. — Cognome della moglie
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo V — Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
Testo dell'articolo
Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Nella separazione il giudice può vietare alla moglie di usare il cognome del marito se l’uso arreca a lui grave pregiudizio. Può anche autorizzarla a non usarlo quando il grave pregiudizio riguarda lei. La norma richiede un pregiudizio qualificato e non dispone un cambiamento automatico del cognome anagrafico.
Esempio pratico
La moglie dimostra che l’uso del cognome del marito le provoca un grave pregiudizio professionale e chiede al giudice l’autorizzazione prevista dalla norma.
Giurisprudenza
Richiesta di divieto dell’uso del cognome
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 2784, 1980 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il divieto giudiziale dell’uso del cognome del marito presuppone una richiesta riconoscibile di quest’ultimo. Nel precedente la richiesta è trattata come domanda distinta dalla separazione, senza necessità di formule particolari ma con un contenuto inequivoco.
Fonte →
Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.