Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 156 c.c. — Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo V — Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il coniuge al quale la separazione non è addebitata può ottenere il mantenimento se non dispone di adeguati redditi propri. Importo e condizioni dipendono dalle circostanze e dai redditi dell’obbligato. Gli alimenti conservano presupposti autonomi. Giustificati motivi sopravvenuti possono determinare modifica o revoca su domanda. I commi quarto, quinto e sesto sono stati abrogati dalla riforma processuale: garanzie e adempimento vanno coordinati con il codice di procedura civile.

Esempio pratico

Dopo la separazione il beneficiario ottiene un lavoro stabile che modifica la sua situazione economica. L’obbligato chiede al giudice di rivedere l’assegno, senza sospenderlo unilateralmente.

Giurisprudenza

  • Revisione del mantenimento e decorrenza

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 14864, Rv. 679240-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di assegno di mantenimento, la revisione dell'an o del quantum dell'obbligo di un coniuge di contribuire al mantenimento dell'altro ha effetto dalla domanda; tuttavia, laddove, nel corso del procedimento, e quindi anche in secondo grado, si accerti l'evoluzione delle condizioni economiche dei coniugi con la modifica dei presupposti di fatto dell'obbligo o della sua quantificazione, allora la modifica o la revoca potranno avere, motivatamente, una decorrenza diversa, anche dalla decisione.

    Fonte →
  • Autonomia fra assegno di separazione e divorzile

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 25556, Rv. 676324-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile hanno un'autonomia non solo processuale ma anche sostanziale, in quanto il primo risponde all'esigenza di garantire, in sede di separazione personale, un contributo al coniuge economicamente più debole, nella permanenza del vincolo matrimoniale e dei doveri che ne discendono, mentre il secondo ha natura assistenziale e compensativo-perequativa, in un contesto di cessazione definitiva del vincolo, e si fonda su differenti presupposti valutativi; ne consegue che non può ritenersi sussistente un conflitto di giudicati ex art. 2909 c.c. tra le determinazioni assunte, al riguardo, nella sentenza di separazione e le statuizioni della sentenza di divorzio, posto che la preclusione del giudicato opera esclusivamente nell'ambito di giudizi identici quanto a soggetti, petitum e causa petendi.

    Fonte →

Note

D.Lgs. 149/2022, articolo 1, comma 2, lettera a): abrogati commi quarto, quinto e sesto. Testo conservato nei commi primo, secondo, terzo e finale; apparati e commi soppressi esclusi. Garanzie e adempimento da coordinare con il rito familiare vigente. Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.

Articoli collegati