Codice civile
Art. 17 c.c. — Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
Testo in verifica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’articolo è abrogato. In passato subordinava determinati acquisti delle persone giuridiche a un’autorizzazione governativa; non è corretto richiamare quel requisito come obbligo generale attuale.
L’eliminazione della vecchia autorizzazione non dispensa l’ente da ogni controllo. Restano da rispettare i poteri degli organi, lo statuto e le regole proprie dell’acquisto, della donazione o della successione. Per esempio, l’accettazione di eredità da parte di persone giuridiche e di determinati enti è disciplinata dall’articolo 473, con la sua specifica eccezione per le società. Questi requisiti hanno una funzione diversa dall’autorizzazione governativa del testo storico.
Esempio pratico
Una fondazione riceve una chiamata ereditaria. Non deve cercare l’autorizzazione del vecchio articolo 17, ma deve verificare la competenza dell’organo e le formalità dell’accettazione con beneficio d’inventario quando richieste dall’articolo 473.
Note
Abrogato dall’art. 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127. La nota ufficiale richiama anche l’applicazione alle acquisizioni anteriori nei termini del comma 2.