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Codice civile

Art. 18 c.c. — Responsabilità degli amministratori 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Gli amministratori rispondono verso l’ente secondo le regole del mandato: devono agire con la diligenza richiesta e rispettare l’incarico, la legge e lo statuto. La responsabilità qui considerata riguarda il danno arrecato all’ente, non coincide con quella per i debiti verso i terzi.

L’amministratore che non ha partecipato all’atto dannoso può essere esente. Tuttavia, se sapeva che l’atto stava per essere compiuto, deve far constare il proprio dissenso per avvalersi dell’esenzione prevista dal testo. L’assenza da una riunione non è quindi una protezione automatica. Per ottenere il risarcimento occorre individuare condotta, danno e collegamento causale. La disciplina va coordinata anche con l’azione di responsabilità e con la prescrizione; per le associazioni non riconosciute è rilevante la pronuncia costituzionale del 2025 sulla sospensione della prescrizione finché gli amministratori restano in carica.

Esempio pratico

Un amministratore apprende che il consiglio intende pagare spese estranee allo scopo dell’ente. Non partecipa alla decisione, ma omette di documentare il dissenso: non può invocare automaticamente l’esenzione prevista per chi non ha partecipato.

Giurisprudenza

  • Responsabilità degli amministratori e sospensione della prescrizione

    Corte costituzionale, sentenza n. 86 · Massima ufficiale della Corte costituzionale — estratto

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

    Fonte →
  • Amministratori di associazione non riconosciuta: sospensione della prescrizione

    Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza n. 18126, Rv. 675913-02 · Massima ufficiale della Cassazione

    All'azione di responsabilità degli amministratori di un'associazione non riconosciuta di cui all'art. 18 c.c. si applica la causa di sospensione del termine di prescrizione di cui all'art.2941, n. 7, c.c. in forza di quanto statuito dalla sentenza n. 86 del 2025 della Corte costituzionale.

    Fonte →

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