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Codice civile

Art. 170 c.c. — Esecuzione sui beni e sui frutti 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione II — Del fondo patrimoniale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il fondo non può essere aggredito per debiti estranei ai bisogni della famiglia quando il creditore ne conosceva l’estraneità. Devono quindi essere considerate destinazione concreta del debito e conoscenza del creditore. Un debito d’impresa o tributario non è automaticamente escluso. La valida ipoteca costituita ai sensi dell’articolo 169 presenta la specifica disciplina illustrata nella relativa massima.

Esempio pratico

Un coniuge oppone il fondo a un creditore. Non basta mostrare l’atto costitutivo: occorre verificare opponibilità, destinazione del debito e conoscenza del creditore.

Giurisprudenza

  • Bisogni familiari e conoscenza del creditore

    Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 34406, Rv. 677652-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di fondo patrimoniale, l'esecuzione sui beni attribuiti al fondo è consentita ai soli creditori della famiglia e, ai sensi dell'art. 170 c.c., ai creditori che ignoravano l'estraneità del debito ai bisogni di quest'ultima, mentre è preclusa a quelli che ne avevano conoscenza, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di esperire l'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'atto costitutivo, ove ne ricorrano i presupposti.

    Fonte →
  • Ipoteca tributaria e prova del contribuente

    Corte di cassazione, sez. Tributaria, ordinanza n. 8394, Rv. 678104-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché, a fronte di un debito di natura tributaria di società di persone, sorto nell'esercizio dell'impresa di quest'ultima, della quale il contribuente, in quanto socio, sia ritenuto condebitore solidale ex art. 2291 c.c., grava su quest'ultimo l'onere di provare non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche, pure avvalendosi di presunzioni semplici, che il debito tributario sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia – dimostrando il fatto generatore dell'obbligazione e la relazione tra questa e i bisogni familiari e la destinazione del maggior reddito societario conseguito all'evasione a scopi voluttuari ad essi estranei – e che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore.

    Fonte →

Note

Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.

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