Codice civile
Art. 180 c.c. — Amministrazione dei beni della comunione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione III — Della comunione legale
Testo dell'articolo
L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’ordinaria amministrazione e la relativa rappresentanza giudiziale spettano separatamente a ciascun coniuge. Gli atti straordinari, i contratti che concedono o acquistano diritti personali di godimento e la relativa rappresentanza spettano congiuntamente. Il tipo di atto va valutato concretamente.
Esempio pratico
Un coniuge agisce da solo per difendere la proprietà comune. Per vendere un immobile comune occorre invece rispettare la gestione congiunta.
Giurisprudenza
Azione autonoma a tutela del bene comune
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 1615, Rv. 669934-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In presenza di immobile facente parte di una comunione legale coniugale, ai sensi dell'art. 180, comma 1, c.c., ciascun coniuge ha autonoma legittimazione ad agire a tutela della proprietà comune, di talché nessun rilievo, come dissenso preclusivo del diritto di azione individuale, può ravvisarsi nella circostanza che alcuno dei comproprietari abbia prestato acquiescenza alla decisione intervenuta in primo grado.
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Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.