Codice civile
Art. 179 c.c. — Beni personali
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione III — Della comunione legale
Testo dell'articolo
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Sono personali, fra gli altri, i beni anteriori al matrimonio, quelli ricevuti per successione o donazione salvo la disposizione prevista dalla legge, quelli strettamente personali o professionali, i risarcimenti e le pensioni indicate, e i beni acquistati con prezzo o scambio di beni personali alle condizioni prescritte. Per immobili e mobili registrati nelle ipotesi c), d), f) servono anche le condizioni del secondo comma. Una dichiarazione formale non crea da sola un’esclusione inesistente.
Esempio pratico
Un coniuge acquista un immobile con denaro proveniente dalla vendita di un bene personale. Si verificano l’effettiva provenienza e le dichiarazioni e partecipazione richieste nell’atto.
Giurisprudenza
Dichiarazioni e presupposti dei beni personali
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 11599, Rv. 677930-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In costanza di comunione legale tra coniugi, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno di essi, consistente in una compravendita a cui l'altro partecipi in qualità di comproprietario venditore, affinché il bene sia escluso dalla comunione ex art. 179 c.c., è necessario che l'atto rechi sia la dichiarazione del coniuge acquirente circa la natura personale dell'acquisto ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. c), d), f), sia la dichiarazione del coniuge (co- venditore) non acquirente, resa ai sensi dell'art. 179 comma 2 c.c., dovendo quest'ultima ritenersi condizione necessaria, ma non sufficiente, per escludere dalla comunione il bene medesimo, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale dell'acquisto (richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura), ma anche l'effettiva sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dall'art. 179, comma 1, lett. c), d), f), c.c.
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Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.