Codice civile
Art. 187 c.c. — Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione III — Della comunione legale
Testo dell'articolo
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I beni comuni non rispondono in via ordinaria dei debiti di un coniuge anteriori al matrimonio. La norma fa però espressamente salva la disciplina dell’articolo 189: i creditori particolari possono, nelle sue condizioni, raggiungere i beni comuni in via sussidiaria e nei limiti previsti.
Esempio pratico
Un coniuge aveva un debito prima delle nozze. Il creditore non può trattarlo come debito comune, ma deve verificare la possibilità sussidiaria prevista dall’articolo 189.
Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.