Codice civile
Art. 188 c.c. — Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione III — Della comunione legale
Testo dell'articolo
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I debiti e oneri che gravano su donazioni o successioni ricevute da un coniuge durante il matrimonio non sono passività ordinarie della comunione, salvo l’articolo 189. La disciplina va distinta dalla proprietà dei beni ricevuti e dall’eventuale responsabilità sussidiaria.
Esempio pratico
Un coniuge riceve per successione un bene gravato da debiti. Si distinguono gli oneri dell’attribuzione dalla responsabilità comune e si verificano le condizioni dell’articolo 189.
Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.