Codice civile
Art. 19 c.c. — Limitazioni del potere di rappresentanza
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il potere di rappresentanza permette di impegnare l’ente verso i terzi. Se lo statuto o le deliberazioni pongono limiti a quel potere, la possibilità di farli valere contro chi contratta con l’ente dipende dalla pubblicità e dalla sua conoscenza.
Un limite non risultante dal registro non può essere opposto al terzo, salvo che si provi che lo conosceva. La regola protegge l’affidamento nei poteri del rappresentante e distingue i rapporti interni da quelli esterni. Un amministratore potrebbe violare un limite interno e rispondere verso l’ente, mentre l’ente resta vincolato verso il terzo protetto. Il riferimento testuale al registro dell’articolo 33 è storico: quell’articolo è abrogato e occorre riferirsi al sistema di registrazione oggi applicabile.
Esempio pratico
Lo statuto impone al presidente un’autorizzazione interna per contratti oltre un certo importo. Il limite non risulta nel registro e il fornitore non ne è a conoscenza: l’ente non può opporlo automaticamente al fornitore per sottrarsi al contratto.
Giurisprudenza
Rappresentanza nelle associazioni non riconosciute
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 7724, 2000 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La protezione del terzo prevista dall’articolo 19 presuppone il sistema di pubblicità proprio delle persone giuridiche. Non può essere trasferita automaticamente alle associazioni non riconosciute: il contratto concluso oltre i poteri attribuiti dallo statuto al rappresentante può risultare inopponibile all’ente.
Fonte →
Note
Il rinvio all’articolo 33 resta nel testo, ma l’articolo 33 è abrogato. Coordinamento con D.P.R. 361/2000 e, ove applicabile, con il sistema del Terzo settore.