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Codice civile

Art. 190 c.c. — Responsabilità sussidiaria dei beni personali 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione III — Della comunione legale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se i beni comuni non bastano per soddisfare i creditori della comunione, questi possono agire sussidiariamente sui beni personali di ciascun coniuge fino alla metà del credito. È una regola specifica: non elimina un’eventuale diversa obbligazione personale assunta direttamente con il contratto.

Esempio pratico

Il patrimonio comune è insufficiente a pagare un debito della comunione. Il creditore verifica l’azione sussidiaria prevista dalla norma e l’eventuale distinto titolo personale.

Giurisprudenza

  • Garanzia patrimoniale e debito personale

    Corte di cassazione, n. 37612, 2021, Rv. 662979-01 · Principio riscontrato in rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Un’obbligazione assunta da uno sposo per le necessità familiari non rende automaticamente l’altro debitore solidale. Il regime di comunione può invece incidere sui beni che garantiscono il credito, secondo i presupposti e i limiti degli articoli 189 e 190. La qualità di debitore e l’esposizione patrimoniale devono essere valutate separatamente.

    Fonte →

Note

Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.

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