Codice civile
Art. 189 c.c. — Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione III — Della comunione legale
Testo dell'articolo
I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I beni comuni possono rispondere sussidiariamente, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, per atti straordinari compiuti senza il consenso necessario quando i suoi beni personali non bastano. Anche i creditori particolari, pure per debiti precedenti al matrimonio, possono agire sussidiariamente entro quel limite. I creditori della comunione sono preferiti ai creditori particolari chirografari.
Esempio pratico
I beni personali di un coniuge non bastano per il suo debito particolare. Il creditore verifica l’accesso sussidiario al patrimonio comune e il limite di valore; la procedura sul bene non coincide necessariamente con la vendita di una metà materiale.
Giurisprudenza
Credito de residuo senza privilegio
Corte di cassazione, sez. Sezioni Unite, sentenza n. 15889, Rv. 665030-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il diritto di credito vantato da uno dei coniugi a titolo di comunione "de residuo" sui beni destinati all'esercizio dell'impresa dell'altro coniuge, non ha carattere privilegiato, non essendo tale credito annoverato tra le ipotesi tassative indicate dall'art. 2741 c.c., senza che possa ritenersi applicabile la causa di prelazione di cui all'art. 189, comma 2 c.c., riferendosi tale norma alla garanzia offerta dai beni per i quali sia sorta una comunione reale, quindi non suscettibile di applicazione alla diversa ipotesi della comunione "de residuo" che attribuisce invece al coniuge solo un diritto di credito.
Fonte →Pignoramento e coniuge non debitore
Corte di cassazione, sez. III civile, sentenza n. 11481, Rv. 674700-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di espropriazione forzata di un bene in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all'avviso ex art. 599 c.p.c.) dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento (rechi cioè l'ingiunzione ad astenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché è legittimo l'intervento nella procedura di suoi creditori personali e il concorso di questi nella distribuzione della quota del ricavato di spettanza di tale coniuge.
Fonte →
Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.
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- Art. 190Responsabilità sussidiaria dei beni personali
- Art. 2741Concorso dei creditori e cause di prelazione