Codice civile
Art. 2005 c.c. — Titolo deteriorato
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo II - Dei titoli al portatore
Testo dell'articolo
Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall'emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il possessore di un titolo al portatore deteriorato può chiedere all’emittente un documento equivalente quando l’originale non è più idoneo alla circolazione ma resta sicuramente identificabile. La tutela permette di conservare il diritto cartolare evitando che il danneggiamento materiale del supporto impedisca il suo uso.
L’identificabilità è un requisito decisivo. Il documento deve poter essere ricondotto con sicurezza al titolo originario; non basta affermare genericamente di averne avuto uno. Il possessore restituisce l’originale e rimborsa le spese della sostituzione, così da evitare la contemporanea circolazione di due documenti per lo stesso diritto.
Il deterioramento va distinto dalla distruzione e dallo smarrimento. Se non è più possibile identificare il documento, la semplice procedura di sostituzione non può essere presunta applicabile: occorre verificare il diverso rimedio previsto per la perdita o distruzione e le eventuali disposizioni speciali.
Esempio pratico
Un titolo ammesso al portatore è strappato, ma numero e contenuto essenziale sono leggibili con certezza. Il possessore ne chiede la sostituzione, consegnando l’originale e pagando le spese, senza trattenere entrambi i documenti.