Codice civile
Art. 2004 c.c. — Limitazione della libertà di emissione
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo II - Dei titoli al portatore
Testo dell'articolo
Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di danaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La possibilità di far circolare un titolo al portatore non implica una libertà generale di emettere documenti che promettono il pagamento di denaro. Per questa emissione occorre un caso ammesso dalla legge. La norma limita la creazione di strumenti monetari che potrebbero circolare attraverso la semplice consegna.
Si devono distinguere l’accordo che fa sorgere un debito, la documentazione di quel debito e l’emissione di un titolo al portatore. Una scrittura privata può attestare un’obbligazione senza acquistare per questo gli effetti della circolazione cartolare. Neppure chiamare il documento «titolo» o «buono» elimina il requisito della previsione legale.
La verifica va condotta sulla concreta categoria di strumento e sulle eventuali norme speciali. Quando la legge consente l’emissione, possono comunque operare ulteriori limiti alla circolazione e all’utilizzo. La disposizione non indica, da sola, tutte le conseguenze civilistiche o sanzionatorie di un’emissione irregolare.
Esempio pratico
Un’impresa vorrebbe distribuire fogli trasferibili con la semplice consegna, ciascuno recante una promessa di pagare 1.000 euro al portatore. La sola autonomia contrattuale non basta: deve essere individuata una disposizione che ammetta quel tipo di emissione.