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Codice civile

Art. 2016 c.c. — Procedura d'ammortamento 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo III - Dei titoli all’ordine

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile.

Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.

Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.

Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno a cura del ricorrente.

Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Chi ha perso, subito la sottrazione o visto distruggere un titolo all’ordine può denunciarlo al debitore e chiedere l’ammortamento al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile. Il ricorso deve identificare il documento, anche quando era stato emesso in bianco. La procedura mira a neutralizzare il titolo mancante e recuperare l’esercizio del diritto.

Il decreto segue gli accertamenti sul fatto e sul diritto del ricorrente. Deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per il pagamento operano il termine di trenta giorni dalla pubblicazione e la regola particolare per il titolo non ancora scaduto, per il quale il termine di pagamento decorre dalla scadenza, oltre alla possibilità di opposizione del detentore.

La sola denuncia non produce gli effetti della notificazione del decreto: il pagamento al detentore eseguito prima di quest’ultima può ancora liberare il debitore. Le leggi speciali possono derogare alla procedura generale. Nel testo ufficiale la denominazione storica «Gazzetta Ufficiale del Regno» è conservata; nell’applicazione si fa riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Esempio pratico

Il possessore smarrisce un titolo all’ordine e avverte il debitore. Per ottenere gli effetti dell’ammortamento presenta il ricorso al tribunale competente e cura notificazione e pubblicazione del decreto: non considera l’avviso iniziale equivalente al decreto notificato.

Giurisprudenza

  • Perdita dei titoli, procedura di recupero e danni

    Corte di cassazione, sez. Sez. III, sentenza n. 16484, 2017 · Rielaborazione originale LEXMAAT da fonte editoriale Brocardi

    La perdita definitiva di titoli imputabile a un terzo può generare danni per le attività necessarie al recupero e, quando il recupero non sia concretamente possibile, per la perdita dei diritti cartolari. L’evitabilità del danno mediante diligente ammortamento richiede una prova specifica.

    Fonte →

Note

Conservata la denominazione storica «Gazzetta Ufficiale del Regno». Nella spiegazione indicata la Gazzetta Ufficiale della Repubblica; non attestata una novella letterale.

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