Codice civile
Art. 2017 c.c. — Opposizione del detentore
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo III - Dei titoli all’ordine
Testo dell'articolo
L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore.
L'opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.
Se l'opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il detentore del titolo che intende contrastare l’ammortamento deve proporre opposizione davanti al tribunale che ha emesso il decreto. La citazione va notificata sia al ricorrente sia al debitore, così da coinvolgere i soggetti interessati agli effetti del documento e del pagamento.
Il deposito del titolo presso la cancelleria è condizione di ammissibilità dell’opposizione. La procedura richiede dunque un comportamento preciso e non è sostituita da una semplice comunicazione al debitore o dall’affermazione di essere proprietario del credito. Devono essere verificati il termine applicabile e gli eventuali adattamenti imposti dalla legge speciale.
Se l’opposizione è respinta, il titolo viene consegnato a chi ha ottenuto l’ammortamento. I rapporti sostanziali fra detentore e ricorrente devono essere tenuti distinti dagli effetti cartolari verso l’emittente. Il precedente sul libretto al portatore illustra la persistenza di una possibile pretesa sostanziale, ma non elimina le formalità dell’opposizione generale.
Esempio pratico
Il detentore apprende dell’ammortamento di un titolo in suo possesso. Per opporsi notifica la citazione ai due destinatari prescritti e deposita il documento in cancelleria; una lettera inviata al solo debitore non svolge gli stessi adempimenti.
Giurisprudenza
Diritti del detentore verso l’ammortante
Corte di cassazione, sez. Sez. I, sentenza n. 15126, 2014 · Rielaborazione originale LEXMAAT da fonte editoriale Brocardi
Nella vicenda di un libretto al portatore, l’ammortamento non eliminava la possibilità per il detentore di far valere verso l’ammortante un acquisto anteriore del credito. Il possesso precedente poteva concorrere alla prova, salvo elementi contrari sull’acquisto in mala fede.
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