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Codice civile

Art. 2037 c.c. — Restituzione di cosa determinata 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo VII - Del pagamento dell’indebito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla.

Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennità per la diminuzione di valore.

Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Chi riceve indebitamente una cosa determinata deve restituirla. Se la restituzione materiale diventa impossibile o il bene si deteriora, le conseguenze dipendono dalla buona o mala fede del ricevente. La norma regola questi rischi e non permette di assimilare ogni perdita della cosa a una normale restituzione del prezzo.

Il ricevente in mala fede deve corrispondere il valore anche quando la cosa perisce per caso fortuito. In caso di deterioramento, il pagatore può chiedere l’equivalente oppure la restituzione con indennità per la diminuzione di valore. Per il ricevente in buona fede la responsabilità resta invece limitata all’arricchimento, anche quando il perimento o il deterioramento dipenda da un suo fatto.

Occorre identificare il bene e accertare le condizioni rilevanti della restituzione. Per alienazione, incapacità e spese si applicano le ulteriori norme del titolo. Il precedente sui titoli finanziari riguarda una specifica decorrenza della prescrizione dell’azione dell’intermediario e non stabilisce un termine uniforme per ogni indebito.

Esempio pratico

Un bene viene consegnato senza essere dovuto e poi distrutto. Si accerta la buona o mala fede di chi lo ha ricevuto: la stessa impossibilità di restituzione può comportare conseguenze diverse sul valore da corrispondere.

Giurisprudenza

  • Restituzione dei titoli e decorrenza della prescrizione

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 23448, 2020, Rv. 659602-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di intermediazione finanziaria, la prescrizione dell'azione dell'intermediario volta alla restituzione dei titoli acquistati conseguente all'accertamento della nullità del contratto di investimento finanziario decorre ex art. 2935 c.c. da quando la nullità, quale azione di parte, o l'omologo rilievo officioso siano intervenuti, pur se ciò determina che la domanda di ripetizione assuma portata dipendente dal giudizio promosso dall'investitore.

    Fonte →

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