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Codice civile

Art. 2038 c.c. — Alienazione della cosa ricevuta indebitamente 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo VII - Del pagamento dell’indebito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebito subentra nel diritto dell'alienante. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.

Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebito può però esigere il corrispettivo dell'alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Quando il ricevente vende la cosa indebitamente ricevuta prima di conoscere l’obbligo di restituirla ed è in buona fede, deve restituire il corrispettivo ottenuto. Se il prezzo non è ancora pagato, chi ha eseguito l’indebito subentra nel relativo credito. In caso di attribuzione gratuita, il terzo risponde nei limiti dell’arricchimento.

Se l’alienazione avviene in mala fede o dopo la conoscenza dell’obbligo restitutorio, il ricevente deve restituire la cosa o il suo valore. Il pagatore può scegliere il corrispettivo e agire per conseguirlo. Per l’acquirente gratuito, in questo secondo regime, la pretesa presuppone l’inutile escussione dell’alienante e rimane limitata all’arricchimento.

È quindi necessario ricostruire buona fede, momento della conoscenza, tipo di alienazione e pagamento del prezzo. La massima sull’investimento risolto illustra restituzioni reciproche di capitale, titoli e cedole; non permette di trattenere tutte le utilità dell’investimento mentre si recupera il capitale.

Esempio pratico

Un ricevente in buona fede vende il bene prima di apprendere che deve restituirlo. Se ha già incassato il prezzo ne restituisce il corrispettivo; se il prezzo è ancora dovuto, il pagatore dell’indebito valuta il subentro nel credito verso l’acquirente.

Giurisprudenza

  • Risoluzione dell’investimento e restituzioni reciproche

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 11239, 2025, Rv. 674522-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Quando è dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, nel dichiarare la risoluzione dell'acquisto di bonds argentini e disporre in favore dell'investitore il rimborso della differenza tra prezzo di acquisto e valore di rivendita in perdita dei titoli, aveva disatteso parzialmente la richiesta della banca di restituzione di tutte le cedole medio tempore riscosse, accordandola unicamente per il periodo successivo alla data dalla domanda giudiziale).

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