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Codice civile

Art. 2039 c.c. — Indebito ricevuto da un incapace 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo VII - Del pagamento dell’indebito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L’incapace che riceve un indebito deve restituire soltanto nei limiti del vantaggio ottenuto, anche se era in mala fede. La norma introduce una protezione particolare rispetto al regime ordinario della restituzione, collegandola all’utilità effettivamente ricavata dalla prestazione.

Non è sufficiente affermare che il pagamento sia avvenuto per ottenere sempre il rimborso integrale. Occorre verificare l’incapacità rilevante e in quale misura quanto ricevuto sia stato destinato al vantaggio del destinatario. L’eventuale conservazione della somma o il suo impiego utile richiedono un accertamento concreto.

La limitazione riguarda l’indebito ricevuto dall’incapace. Va distinta dall’eccezione dell’articolo 2034, che considera invece la prestazione eseguita da un incapace, e dalle altre regole sulla capacità negoziale. Non permette di equiparare automaticamente a incapacità ogni difficoltà economica o personale del ricevente.

Esempio pratico

Una somma non dovuta viene versata a un soggetto incapace. Nella domanda di restituzione si verifica quanto sia rimasto o sia stato utilizzato a suo vantaggio, senza applicare automaticamente l’intera misura dovuta da un ricevente ordinario in mala fede.

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