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Codice civile

Art. 2044 c.c. — Legittima difesa 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo IX - Dei fatti illeciti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La legittima difesa di sé o di altri esclude la responsabilità per il danno cagionato nell’esercizio della difesa. L’esclusione richiede che la reazione sia riconducibile ai presupposti della difesa lecita: una vendetta o una reazione non necessaria non diventano giustificate soltanto perché precedute da un’offesa.

Il testo contiene inoltre i coordinamenti introdotti per le ipotesi di difesa previste dall’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale. Per queste ipotesi la responsabilità è esclusa alle condizioni della norma richiamata. L’accertamento concreto dei presupposti rimane necessario; il contesto domiciliare non è descritto come autorizzazione indiscriminata a cagionare danni.

Nel caso regolato dall’articolo 55, secondo comma, del codice penale, la disciplina prevede invece un’indennità equitativa, considerando gravità, modalità e contributo causale della condotta del danneggiato. Responsabilità esclusa e indennità non devono essere confusi. La rielaborazione sulla reazione a notizie screditanti riguarda il primo comma e non decide le fattispecie domiciliari.

Esempio pratico

Una persona reagisce per proteggere sé o un altro da un’offesa attuale. Si verificano i presupposti della legittima difesa e la disciplina applicabile; se ricorre invece la specifica ipotesi richiamata dal terzo comma, può essere dovuta un’indennità anche senza il risarcimento ordinario.

Giurisprudenza

  • Reazione a notizie screditanti e limiti della difesa

    Corte di cassazione, sez. Sez. I, ordinanza n. 31170, 2023 · Rielaborazione originale LEXMAAT da fonte editoriale Brocardi

    Una reazione comunicativa a un’offesa non beneficia automaticamente della legittima difesa. Nel caso di concorrenza sleale esaminato, la diffusione di notizie false e offensive non rispettava i limiti di verità, continenza e proporzione richiesti per giustificare la reazione.

    Fonte →

Note

Riprodotti tutti i tre commi: esclusione della responsabilità e indennità del terzo comma tenute distinte.

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