Codice civile
Art. 2045 c.c. — Stato di necessità
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo IX - Dei fatti illeciti
Testo dell'articolo
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Chi cagiona un danno perché costretto a salvare sé o altri da un pericolo attuale di danno grave alla persona può ricadere nello stato di necessità. Il pericolo non deve essere stato volontariamente causato dall’agente e non deve poter essere evitato altrimenti. Tutti questi requisiti vanno riferiti alla situazione concreta.
La conseguenza non è la completa eliminazione di ogni obbligo patrimoniale: al danneggiato è dovuta un’indennità rimessa all’equo apprezzamento del giudice. L’indennità si distingue dal pieno risarcimento ordinario, perché nasce dalla particolare giustificazione della condotta necessitata.
Una semplice urgenza, un danno soltanto patrimoniale temuto dall’agente o una difficoltà organizzativa non sono automaticamente equivalenti al pericolo descritto dalla norma. Il precedente sanitario selezionato richiama proprio l’esigenza di organizzare controlli e risorse per le emergenze prevedibili, senza escludere in assoluto ogni possibile necessità in un caso realmente diverso.
Esempio pratico
Per sottrarre una persona a un grave pericolo attuale e non evitabile diversamente, un soccorritore danneggia un bene di un terzo. Si accertano le condizioni dell’articolo e l’indennità equitativa, senza presumere che il proprietario debba sempre sopportare integralmente il danno.
Giurisprudenza
Emergenza sanitaria e organizzazione dei controlli
Corte di cassazione, sez. Sez. III, sentenza n. 13919, 2016 · Rielaborazione originale LEXMAAT da fonte editoriale Brocardi
La struttura sanitaria non può invocare genericamente l’urgenza per giustificare controlli omessi quando la gestione dell’emergenza rientra nella propria organizzazione. Nel caso trasfusionale, restava necessario dimostrare l’esecuzione dei controlli esigibili all’epoca.
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