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Codice civile

Art. 2048 c.c. — Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo IX - Dei fatti illeciti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Genitori e tutore rispondono, alle condizioni della norma, dell’illecito delle persone indicate che convivono con essi. Precettori e maestri d’arte rispondono degli illeciti degli allievi e apprendisti durante il tempo della vigilanza. La disciplina richiede un fatto illecito e deve essere distinta da quella dell’incapace dell’articolo 2047.

La liberazione richiede la prova di non aver potuto impedire il fatto, valutata secondo il dovere concretamente rilevante di educazione o vigilanza. Per la scuola contano anche età e maturità degli allievi e le circostanze dell’evento. La prossimità alla maggiore età non è però un esonero assoluto e automatico.

Il danno che l’alunno cagiona a se stesso richiede un distinto inquadramento, anche contrattuale, e non viene automaticamente assimilato al danno provocato a terzi. Anche il concorso della vittima e le richieste dei genitori devono evitare duplicazioni di riduzioni. La citazione ufficiale conserva il richiamo storico all’affiliante: l’istituto abrogato non viene presentato come modalità oggi costituibile.

Esempio pratico

Un allievo danneggia un compagno durante l’attività scolastica. Si accertano dinamica, capacità dell’autore, tempo e contenuto della vigilanza e prova liberatoria. Se l’allievo cade da solo, la domanda va invece qualificata nel diverso modello applicabile.

Giurisprudenza

  • Vigilanza scolastica e maturità degli allievi

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 27923, 2025, Rv. 676603-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di responsabilità dell'istituto scolastico per l'infortunio occorso a un minore, al fine di stabilire se sia stata raggiunta la prova della non imputabilità dell'evento dannoso assume rilievo l'età degli alunni coinvolti, poiché il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli stessi, con la conseguenza che l'approssimarsi dell'età del pieno discernimento è circostanza tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere dal minore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'istituto scolastico per il danno occorso a uno studente all'interno dello spogliatoio adiacente alla palestra, in conseguenza dell'urto accidentale con il casco brandito da un compagno frequentante il quinto anno, e dunque prossimo alla maggiore età).

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  • Concorso della vittima e divieto di duplicare la riduzione

    Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 26798, 2025, Rv. 676790-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il concorso ex art. 1227, comma 1, c.c., della condotta della vittima minorenne rileva anche ai fini della proporzionale riduzione del risarcimento invocato iure proprio dai genitori, senza che - laddove la suddetta condotta non integri, a sua volta, un fatto illecito - un'ulteriore riduzione possa farsi discendere dall'accertamento di una responsabilità di questi ultimi ai sensi dell'art. 2048 c.c., dal momento che la loro eventuale culpa in educando o in vigilando verrebbe a coprire il medesimo ambito di irrisarcibilità già derivante dall'applicazione dell'art. 1227 c.c. (Principio affermato in relazione al risarcimento invocato iure proprio dai genitori in relazione alla morte del proprio figlio minorenne, della quale quest'ultimo era stato giudicato corresponsabile per avere volontariamente assunto la dose letale di sostanza stupefacente cedutagli da un terzo).

    Fonte →

Note

Il richiamo all’affiliante è storico. L’istituto dell’affiliazione è stato abrogato dall’art. 77 L. 184/1983: non viene presentato come rapporto oggi costituibile.

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