Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2047 c.c. — Danno cagionato dall'incapace 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo IX - Dei fatti illeciti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Quando il danno è cagionato da una persona incapace di intendere o di volere, ne risponde chi è tenuto alla sorveglianza, salvo la prova di non aver potuto impedire il fatto. Occorre quindi accertare sia l’incapacità dell’autore sia l’esistenza e il contenuto del dovere di vigilanza del soggetto chiamato a rispondere.

La prova liberatoria non si risolve nell’affermazione generica di aver prestato attenzione: va valutata rispetto alle condizioni dell’incapace, al rischio prevedibile e alla concreta possibilità di prevenzione. Un rapporto di parentela non crea automaticamente, in ogni situazione, un obbligo di sorveglianza di un maggiorenne. Il precedente selezionato considera una sorveglianza effettivamente assunta attraverso convivenza e scelta volontaria.

Se il danneggiato non può ottenere il risarcimento dal sorvegliante, il giudice può condannare l’autore a un’equa indennità, considerando le condizioni economiche delle parti. È una tutela sussidiaria e valutativa, distinta dalla responsabilità ordinaria dell’incapace e da quella per un minore capace prevista dall’articolo 2048.

Esempio pratico

Un adulto assume concretamente la sorveglianza di un maggiorenne incapace convivente. Se questi cagiona un danno, si verifica il dovere assunto e la possibilità di impedirlo; il passaggio della vigilanza ad altri richiede una valutazione reale di idoneità.

Giurisprudenza

  • Assunzione volontaria della sorveglianza dell’incapace

    Corte di cassazione, sez. Sez. III, sentenza n. 1321, 2016 · Rielaborazione originale LEXMAAT da fonte editoriale Brocardi

    La convivenza accompagnata dall’assunzione volontaria della sorveglianza di un maggiorenne incapace può fondare l’obbligo di vigilanza. Per liberarsene non basta cessare informalmente l’assistenza: va verificato un passaggio della sorveglianza a un soggetto adeguato.

    Fonte →

Articoli collegati