Codice civile
Art. 2065 c.c. — Efficacia
Libro V - Del lavoro · Titolo I - Della disciplina delle attività professionali; Capo II - Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi
Testo dell'articolo
Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nel sistema corporativo ordinanze e accordi economici collettivi potevano regolare tutti gli esercenti del ramo produttivo interessato. L’efficacia generale era collegata alla struttura pubblicistica di quelle fonti, non a un normale consenso contrattuale individuale.
Quel meccanismo non può essere trasferito agli accordi privati attuali: la rappresentatività di chi firma, da sola, non rende ogni accordo obbligatorio per tutto il settore. La sua efficacia va accertata in base alla legge eventualmente applicabile, all’adesione e al contenuto del rapporto.
Resta distinto il problema delle norme corporative pregresse conservate dall’articolo 43 del d.lgs.lgt. n. 369/1944 salvo successive modifiche. Per applicare una regola storica occorre identificarla, verificarne la sopravvivenza e il perimetro. La scheda non dichiara inesistente ogni effetto del passato, ma esclude che l’articolo fornisca oggi un potere generale di normazione corporativa.
Esempio pratico
Un operatore non aderente riceve una richiesta basata su un accordo di associazioni private. L’efficacia nei suoi confronti deve avere una base attuale; non deriva automaticamente dall’appartenenza al ramo produttivo.
Note
Testo presente nella raccolta ufficiale; meccanismo corporativo non operativo dopo la soppressione dell’ordinamento. La pagina editoriale può rappresentarlo come implicitamente abrogato: non si attribuisce una clausola di abrogazione espressa non riportata da Normattiva.