Codice civile
Art. 2080 c.c. — Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria
Libro V - Del lavoro · Titolo I - Della disciplina delle attività professionali; Capo III - Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate
Testo dell'articolo
Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La norma considera i contratti di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto con obbligo di miglioria. Per essi conserva le clausole individuali difformi rispetto a un contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.
Il presupposto è specifico: non riguarda qualsiasi affitto di terreno o ogni investimento effettuato dal conduttore. Occorre verificare tipo contrattuale, obbligo di miglioria, momento della disciplina collettiva e contenuto della clausola. Non è una generale autorizzazione a derogare alle leggi imperative sui contratti agrari.
L’applicazione attuale richiede il coordinamento con la legge n. 203/1982 e con la trasformazione dei rapporti associativi. La conservazione del testo nel Codice non prova che il vecchio assetto negoziale possa essere utilizzato oggi senza queste verifiche. La sintesi normativa illustra la regola speciale storica e il suo ambito, senza affermare la validità automatica di una clausola migliorataria contemporanea.
Esempio pratico
Un vecchio rapporto agrario comprende un obbligo di miglioria e una clausola difforme da un accordo collettivo sopravvenuto. Si verificano la disciplina temporale, la legge agraria speciale e l’esatto presupposto dell’articolo prima di conservarne gli effetti.