Codice civile
Art. 2079 c.c. — Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto
Libro V - Del lavoro · Titolo I - Della disciplina delle attività professionali; Capo III - Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate
Testo dell'articolo
La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo.
Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La disposizione estendeva la disciplina collettiva ai rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto, escludendo clausole incompatibili con la loro natura. Non equipara questi rapporti a un normale impiego subordinato.
Salario, orario, ferie e prova non possono essere importati indiscriminatamente in una relazione agraria associativa o di affitto. Prima va qualificato il contratto, distinguendo la gestione del fondo e la ripartizione dei risultati da una prestazione lavorativa resa alle dipendenze altrui.
Il settore è stato profondamente ridisciplinato dalla legge n. 203/1982, con conversione di rapporti associativi secondo presupposti, termini ed eccezioni. Il testo storico non consente di ignorare tale legislazione o di considerare ancora disponibili senza limiti tutte le forme negoziali del 1942. La sintesi LEXMAAT chiarisce il coordinamento; la pagina ufficiale dell’articolo 25 della legge speciale è conservata come evidenza, senza trasformarne le regole in una massima.
Esempio pratico
Un contratto agrario viene presentato come se fosse un rapporto di impiego con ferie e salario. Si verifica la sua natura effettiva e la legge agraria applicabile, anziché importare automaticamente tutte le clausole di un CCNL dei dipendenti.