Codice civile
Art. 2081 c.c. — Norme equiparate al contratto collettivo
Libro V - Del lavoro · Titolo I - Della disciplina delle attività professionali; Capo III - Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate
Testo dell'articolo
Le disposizioni sul contratto collettivo di lavoro contenute in questo capo valgono, in quanto applicabili, per le altre norme corporative che disciplinano rapporti di lavoro.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il testo equiparava, nei limiti della compatibilità, altre norme corporative sui rapporti di lavoro alle disposizioni del capo sul contratto collettivo. Era una regola di raccordo fra fonti dello stesso ordinamento pubblicistico.
La soppressione del sistema corporativo impedisce di utilizzarla per elevare oggi un regolamento privato, una circolare aziendale o un accordo associativo al rango di contratto collettivo generalmente vincolante. Il contenuto e il fondamento di ogni fonte attuale devono essere accertati autonomamente.
Per norme pregresse eventualmente conservate opera una verifica storica specifica, distinta dalla creazione di nuovi atti. La fonte ufficiale mantiene il testo, mentre la pagina editoriale ne segnala l’abrogazione implicita: la scheda dichiara questa divergenza di rappresentazione e identifica la non operatività del rinvio corporativo. Nessuna sentenza è inventata per sostenere la sintesi.
Esempio pratico
Un’impresa richiama l’articolo 2081 per trattare una propria circolare come contratto collettivo. Il rinvio storico non produce tale equiparazione: occorre individuare natura ed efficacia della circolare secondo le regole attuali.
Note
Testo presente nella raccolta ufficiale; meccanismo corporativo non operativo dopo la soppressione dell’ordinamento. La pagina editoriale può rappresentarlo come implicitamente abrogato: non si attribuisce una clausola di abrogazione espressa non riportata da Normattiva.