Codice civile
Art. 2090 c.c. — Procedimento
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione I - Dell’imprenditore
Testo dell'articolo
Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta l'istanza del pubblico ministero, fissa il giorno per la comparizione dell'imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni.
La magistratura del lavoro decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imprenditore. Può anche, prima di decidere, sentire l'associazione professionale alla quale appartiene l'imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene necessarie.
Contro la sentenza della magistratura del lavoro l'imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a norma dell'art. 426 del codice di procedura civile.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La disposizione regolava comparizione dell’imprenditore, deduzioni, indagini e decisione della magistratura del lavoro nel procedimento corporativo. Prevedeva inoltre un ricorso per cassazione secondo il rinvio processuale storico.
Il venir meno del sistema e dei suoi organi impedisce di usare questa norma come rito attuale. Il principio secondo cui un destinatario deve poter presentare le proprie difese trova oggi fondamenti autonomi, che non rendono operativo l’intero procedimento qui descritto.
Per controversie o controlli attuali occorre identificare giudice, legittimazione, termini e mezzo di impugnazione sulla base della disciplina vigente. Non è corretto richiamare il vecchio articolo processuale come se conservasse identico contenuto. La sintesi LEXMAAT descrive la funzione storica e collega la scheda agli altri segmenti del procedimento, senza creare un rito utilizzabile.
Esempio pratico
Un imprenditore riceve un ordine amministrativo. Il suo diritto di difesa e l’impugnazione si ricostruiscono nella disciplina di quel provvedimento, anziché seguire la camera di consiglio della magistratura corporativa.
Note
Testo presente nella raccolta ufficiale; meccanismo corporativo non operativo dopo la soppressione dell’ordinamento. La pagina editoriale può rappresentarlo come implicitamente abrogato: non si attribuisce una clausola di abrogazione espressa non riportata da Normattiva.