Codice civile
Art. 2089 c.c. — Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione I - Dell’imprenditore
Testo dell'articolo
Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all'imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perché promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell'art. 2091.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il testo prevedeva indagini degli organi corporativi e trasmissione al pubblico ministero quando l’inosservanza degli obblighi produttivi causava grave danno all’economia nazionale. Era la fase iniziale del procedimento degli articoli 2090 e 2091.
Gli organi e gli obblighi richiamati appartengono a un ordinamento soppresso. Il procedimento non è utilizzabile oggi per ottenere le misure allora previste, né il grave danno economico, da solo, autorizza l’attivazione di una magistratura corporativa.
Per un’irregolarità attuale occorre individuare il potere dell’autorità competente e il relativo procedimento, anche quando sono previsti interventi del pubblico ministero. La scheda conserva la sequenza storica e segnala la non operatività del meccanismo, senza confonderlo con strumenti societari, concorsuali o amministrativi contemporanei.
Esempio pratico
Un’impresa provoca un danno ambientale. Le indagini e le misure seguono la legislazione competente; non si chiede l’intervento degli organi corporativi descritti dall’articolo 2089.
Note
Testo presente nella raccolta ufficiale; meccanismo corporativo non operativo dopo la soppressione dell’ordinamento. La pagina editoriale può rappresentarlo come implicitamente abrogato: non si attribuisce una clausola di abrogazione espressa non riportata da Normattiva.