Codice civile
Art. 2092 c.c. — Sanzioni previste da leggi speciali
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione I - Dell’imprenditore
Testo dell'articolo
Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La disposizione escludeva il procedimento sanzionatorio dei tre articoli precedenti nei casi regolati da particolari sanzioni delle leggi speciali. Era una clausola di coordinamento interna al sistema corporativo.
Poiché quel procedimento non è oggi operativo, l’articolo non stabilisce una disciplina universale del rapporto fra ogni sanzione amministrativa, penale e civile. Non autorizza a concludere che la previsione di una sanzione speciale escluda automaticamente tutti gli altri rimedi.
Per una violazione attuale si verificano le norme specifiche, gli interessi tutelati e le regole di concorso o esclusione applicabili. La scheda conserva il rinvio storico e impedisce un uso analogico che crei esenzioni non previste dalla legge. La sintesi normativa è esplicitamente distinta da una massima giurisprudenziale.
Esempio pratico
Una violazione di sicurezza comporta una sanzione di settore. Gli eventuali effetti risarcitori e gli altri rimedi si esaminano nelle norme vigenti, senza considerarli esclusi per il solo richiamo all’articolo 2092.
Note
Testo presente nella raccolta ufficiale; meccanismo corporativo non operativo dopo la soppressione dell’ordinamento. La pagina editoriale può rappresentarlo come implicitamente abrogato: non si attribuisce una clausola di abrogazione espressa non riportata da Normattiva.