Codice civile
Art. 21 c.c. — Deliberazioni dell'assemblea
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La norma stabilisce presenze e maggioranze per le decisioni dell’associazione. Per le deliberazioni ordinarie richiede, in prima convocazione, almeno metà degli associati e la maggioranza dei voti; in seconda la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, fermo il voto richiesto.
Gli amministratori non votano sull’approvazione del bilancio né sulle decisioni relative alla loro responsabilità. Per modificare atto costitutivo e statuto la regola suppletiva richiede la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione statutaria consentita dalla norma. Per scioglimento e devoluzione serve il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati: non dei soli presenti. Prima di decidere bisogna distinguere il tipo di delibera e controllare le eventuali regole speciali applicabili all’ente.
Esempio pratico
L’associazione ha cento associati. Per lo scioglimento non bastano venti voti favorevoli su venticinque presenti: il testo richiede il voto favorevole di almeno settantacinque associati.
Giurisprudenza
Partecipazione e quorum per la modifica statutaria
Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 3575, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La pubblicazione di un regolamento sul sito dell’associazione non sostituisce il rispetto delle regole assembleari quando il regolamento modifica lo statuto. Il mancato raggiungimento del quorum richiesto può rendere invalida la deliberazione; l’impossibilità di partecipare non vale da sola come accettazione delle modifiche da parte dell’associato.
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