Codice civile
Art. 22 c.c. — Azioni di responsabilità contro gli amministratori
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’assemblea decide se promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori dell’associazione per i fatti compiuti nella gestione. L’azione viene esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
La norma evita che chi deve essere chiamato a rispondere controlli anche la decisione e la conduzione della causa contro di sé. Va letta insieme all’articolo 21, che esclude il voto degli amministratori sulle deliberazioni relative alla loro responsabilità. La deliberazione autorizza l’iniziativa, ma non dimostra da sola che la domanda sia fondata: occorre provare gli elementi della responsabilità. Per le fondazioni la norma specifica è l’articolo 25. La posizione dei singoli associati e le eventuali azioni per danni propri richiedono una valutazione distinta.
Esempio pratico
Dopo aver riscontrato pagamenti irregolari, l’assemblea nomina nuovi amministratori e delibera di agire contro quelli precedenti. I nuovi amministratori avviano la causa per il danno subito dall’associazione.
Giurisprudenza
Azione dell’ente e legittimazione del singolo partecipante
Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza n. 2295 · Massima pubblicata nella rassegna ufficiale — Rv non verificato
Nelle "Regole" venete, comunioni tacite familiari dotate di autonoma soggettività giuridica di diritto privato, la legittimazione all'azione di responsabilità per i danni derivati dall'attività gestoria degli amministratori spetta alla Regola stessa, a seguito di delibera assembleare, non invece al singolo regoliere, il quale può agire in proprio soltanto per la conservazione del patrimonio immobiliare dell'ente.
Fonte →