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Codice civile

Art. 20 c.c. — Convocazione dell'assemblea delle associazioni 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Gli amministratori devono convocare l’assemblea dell’associazione almeno una volta all’anno per approvare il bilancio. L’obbligo garantisce un controllo periodico degli associati sulla gestione.

L’assemblea va convocata anche quando è necessario o quando almeno un decimo degli associati presenta una richiesta motivata. Non basta contare le firme: la richiesta deve rendere comprensibile ciò che si vuole sottoporre agli associati. Se, in quest’ultima ipotesi, gli amministratori non provvedono, il presidente del tribunale può ordinare la convocazione. L’intervento del giudice non sostituisce il voto assembleare sulle questioni proposte. Termini, modalità dell’avviso e altre formalità devono essere verificati nello statuto e nella disciplina applicabile.

Esempio pratico

In un’associazione con cento iscritti, dieci associati chiedono motivatamente un’assemblea sulla gestione di un immobile. Se gli amministratori non la convocano, può essere richiesto l’intervento previsto dalla norma.

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