Codice civile
Art. 211 c.c. — Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia
Testo dell'articolo
I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se un coniuge conferisce nella comunione convenzionale beni che possedeva prima delle nozze, la comunione risponde dei suoi debiti anteriori nei limiti del valore di quei beni. La norma non rende automaticamente comuni tutti i debiti personali precedenti.
Esempio pratico
Un coniuge porta nella comunione convenzionale beni prematrimoniali per 40.000 euro e ha un precedente debito: l’articolo fissa in quel valore il limite di responsabilità previsto dalla regola.