Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2119 c.c. — Recesso per giusta causa 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La giusta causa consente di sciogliere il contratto a termine prima della scadenza o quello a tempo indeterminato senza preavviso, quando un fatto impedisce la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

La gravità si valuta nel contesto concreto, anche alla luce degli obblighi lavorativi, della proporzione e delle procedure disciplinari. Il lavoratore che si dimette per giusta causa dal tempo indeterminato riceve l’indennità richiamata dall’articolo 2118.

Un inadempimento qualsiasi non basta. La liquidazione coatta amministrativa non è di per sé giusta causa, mentre gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti seguono il Codice della crisi; il licenziamento conserva gli ulteriori vincoli di legge.

Esempio pratico

Il datore accerta una grave sottrazione di dati riservati: deve contestare il fatto e valutare se renda impossibile proseguire il rapporto anche per il preavviso.

Giurisprudenza

  • Condotta esterna e fiducia

    Corte di cassazione, sez. L, sentenza n. 28367, 2025, Rv. 676850-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Una condotta illecita fuori dal lavoro può incidere sul rapporto quando viola correttezza e buona fede e compromette gravemente l’affidamento nel futuro adempimento o gli scopi aziendali.

    Fonte →

Note

--------------- AGGIORNAMENTO (303) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (311) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (316) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

Articoli collegati