Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2131 c.c. — Retribuzione 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione IV - Del tirocinio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La retribuzione dell’apprendista non può essere costruita come salario a cottimo. Il rapporto ha una finalità formativa che richiede condizioni di lavoro e paga coerenti con tale percorso.

La misura della retribuzione concreta segue la legge speciale e la contrattazione applicabile, che possono prevedere criteri di inquadramento o progressione consentiti. Il divieto riguarda la forma di cottimo.

Non significa assenza di retribuzione né consente di pagare soltanto il risultato prodotto. La formazione effettiva e gli altri minimi inderogabili restano da verificare.

Esempio pratico

Un apprendista assembla componenti: l’impresa non può retribuirlo solo a pezzo, anche se misura la produzione per fini didattici.

Articoli collegati