Codice civile
Art. 2131 c.c. — Retribuzione
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione IV - Del tirocinio
Testo dell'articolo
La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La retribuzione dell’apprendista non può essere costruita come salario a cottimo. Il rapporto ha una finalità formativa che richiede condizioni di lavoro e paga coerenti con tale percorso.
La misura della retribuzione concreta segue la legge speciale e la contrattazione applicabile, che possono prevedere criteri di inquadramento o progressione consentiti. Il divieto riguarda la forma di cottimo.
Non significa assenza di retribuzione né consente di pagare soltanto il risultato prodotto. La formazione effettiva e gli altri minimi inderogabili restano da verificare.
Esempio pratico
Un apprendista assembla componenti: l’impresa non può retribuirlo solo a pezzo, anche se misura la produzione per fini didattici.