Codice civile
Art. 2133 c.c. — Attestato di tirocinio
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione IV - Del tirocinio
Testo dell'articolo
Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Alla fine del tirocinio, quando non vi sia un libretto di lavoro obbligatorio, l’apprendista ha diritto a un attestato del percorso compiuto. Il documento riguarda la formazione effettivamente svolta.
Il contenuto utile si ricostruisce con il piano formativo, le ore e le competenze acquisite, tenendo conto degli obblighi di certificazione delle regole speciali.
Il riferimento al libretto è storico. Un attestato non sana formazione omessa e non equivale automaticamente a una qualifica mai conseguita.
Esempio pratico
Terminato un apprendistato in officina, il datore attesta i moduli e le attività seguite, distinguendoli da quelli programmati ma non svolti.