Codice civile
Art. 2134 c.c. — Norme applicabili al tirocinio
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione IV - Del tirocinio
Testo dell'articolo
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Le disposizioni ordinarie della sezione precedente entrano nel tirocinio solo se compatibili con la natura formativa e non derogate da leggi speciali. Il rinvio evita un vuoto di tutele.
Orario, sicurezza, doveri, malattia e cessazione si leggono insieme alla disciplina moderna dell’apprendistato. Una valutazione concreta considera sia prestazione lavorativa sia obbligo di formazione.
Il rinvio corporativo è storico; non rende automaticamente applicabile ogni regola del lavoro ordinario, né consente di eliminare protezioni fondamentali appellandosi alla specialità del rapporto.
Esempio pratico
Un apprendista si ammala durante il percorso: il datore verifica tutela dell’assenza, durata formativa e clausole speciali prima di fissare la fine del programma.
Giurisprudenza
Formazione effettiva nell’apprendistato
Corte di cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 14754, 2014 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La finalità dell’apprendistato richiede addestramento reale verso una qualifica; il solo impiego produttivo non sostituisce l’istruzione professionale promessa.
Fonte →