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Codice civile

Art. 2134 c.c. — Norme applicabili al tirocinio 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione IV - Del tirocinio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Le disposizioni ordinarie della sezione precedente entrano nel tirocinio solo se compatibili con la natura formativa e non derogate da leggi speciali. Il rinvio evita un vuoto di tutele.

Orario, sicurezza, doveri, malattia e cessazione si leggono insieme alla disciplina moderna dell’apprendistato. Una valutazione concreta considera sia prestazione lavorativa sia obbligo di formazione.

Il rinvio corporativo è storico; non rende automaticamente applicabile ogni regola del lavoro ordinario, né consente di eliminare protezioni fondamentali appellandosi alla specialità del rapporto.

Esempio pratico

Un apprendista si ammala durante il percorso: il datore verifica tutela dell’assenza, durata formativa e clausole speciali prima di fissare la fine del programma.

Giurisprudenza

  • Formazione effettiva nell’apprendistato

    Corte di cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 14754, 2014 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La finalità dell’apprendistato richiede addestramento reale verso una qualifica; il solo impiego produttivo non sostituisce l’istruzione professionale promessa.

    Fonte →

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