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Art. 2147 c.c. — Obblighi del mezzadro 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.

È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Nel rapporto mezzadrile storico il mezzadro apporta il proprio lavoro e quello della famiglia colonica secondo le esigenze della coltivazione, nel quadro della disciplina del rapporto.

La ripartizione della spesa per la manodopera ulteriore dipende dal testo, dai patti e dalle norme intervenute. La prova del lavoro prestato e delle spese è decisiva in sede di rendiconto.

Non si può oggi imporre a familiari prestazioni personali invocando isolatamente questa formula. Nuove mezzadrie sono vietate e la posizione di ciascuna persona va accertata secondo diritti e norme attuali.

Esempio pratico

Durante la ricostruzione di un vecchio podere, il mezzadro chiede il rimborso di braccianti assunti per un raccolto straordinario: si verifica chi ne sopportava il costo.

Note

La legge n. 756/1964, art. 3, vieta e dichiara nulli i nuovi contratti di mezzadria; la legge n. 203/1982, art. 25, regola la conversione dei rapporti preesistenti entro il suo perimetro.

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