Codice civile
Art. 2147 c.c. — Obblighi del mezzadro
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria
Testo dell'articolo
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.
È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nel rapporto mezzadrile storico il mezzadro apporta il proprio lavoro e quello della famiglia colonica secondo le esigenze della coltivazione, nel quadro della disciplina del rapporto.
La ripartizione della spesa per la manodopera ulteriore dipende dal testo, dai patti e dalle norme intervenute. La prova del lavoro prestato e delle spese è decisiva in sede di rendiconto.
Non si può oggi imporre a familiari prestazioni personali invocando isolatamente questa formula. Nuove mezzadrie sono vietate e la posizione di ciascuna persona va accertata secondo diritti e norme attuali.
Esempio pratico
Durante la ricostruzione di un vecchio podere, il mezzadro chiede il rimborso di braccianti assunti per un raccolto straordinario: si verifica chi ne sopportava il costo.
Note
La legge n. 756/1964, art. 3, vieta e dichiara nulli i nuovi contratti di mezzadria; la legge n. 203/1982, art. 25, regola la conversione dei rapporti preesistenti entro il suo perimetro.