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Art. 2150 c.c. — Rappresentanza della famiglia colonica 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.

Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Nei rapporti della mezzadria il mezzadro rappresenta verso il concedente i componenti della famiglia colonica. Le obbligazioni assunte nell’esercizio del rapporto sono garantite dai suoi beni e dai beni comuni.

Per i beni personali degli altri componenti occorre una garanzia espressa. Nella ricostruzione di un rapporto storico si distinguono il debito assunto, la finalità agricola e la titolarità dei patrimoni.

La rappresentanza verso il concedente non è una procura generale verso chiunque, né rende automaticamente solidali i familiari. Nuove mezzadrie restano vietate dalla legge speciale.

Esempio pratico

Il mezzadro ordina sementi nel quadro di una vecchia mezzadria: il concedente non può aggredire i beni personali della figlia del mezzadro senza sua garanzia.

Note

La legge n. 756/1964, art. 3, vieta e dichiara nulli i nuovi contratti di mezzadria; la legge n. 203/1982, art. 25, regola la conversione dei rapporti preesistenti entro il suo perimetro.

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