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Art. 2158 c.c. — Morte di una delle parti 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla.

Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purché assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima dell'inizio del nuovo anno agrario.

In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La morte di una parte non produce sempre la stessa conseguenza sul rapporto mezzadrile.

La morte del concedente non scioglie la mezzadria; quella del mezzadro conduce di regola allo scioglimento a fine annata, salvo sostituzione idonea designata dalla famiglia, con tutela speciale per il decesso negli ultimi quattro mesi.

La richiesta di prosecuzione segue termini specifici e richiede buona coltivazione; l'istituto va collocato soltanto in rapporti storici ancora da liquidare.

Esempio pratico

Il mezzadro muore a settembre: i familiari indicano un erede capace e valutano entro il termine se chiedere la prosecuzione nell'annata successiva.

Note

La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.

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