Codice civile
Art. 2159 c.c. — Scioglimento del contratto
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria
Testo dell'articolo
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Un fatto sopravvenuto può rendere insostenibile la prosecuzione di una mezzadria esistente.
Ciascuna parte può chiedere lo scioglimento, oltre ai rimedi generali per l'inadempimento contrattuale.
Occorre un fatto sufficientemente grave e concreto: un semplice dissenso sulla gestione non determina da solo la cessazione; restano le regole sui contratti agrari applicabili.
Esempio pratico
Il fondo diventa stabilmente inutilizzabile per un evento naturale: una parte chiede lo scioglimento provando l'impossibilità pratica di proseguire.
Note
La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.