Codice civile
Art. 2166 c.c. — Obblighi del concedente
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione III - Della colonia parziaria
Testo dell'articolo
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il concedente mette un fondo a disposizione del colono nell'ambito della colonia parziaria.
Deve consegnarlo in condizioni idonee alla produzione pattuita, così che la prestazione lavorativa del colono possa iniziare.
L'idoneità si misura sulla destinazione produttiva concreta, senza promettere un risultato del raccolto; la disciplina opera solo dove il rapporto agricolo è applicabile.
Esempio pratico
Un terreno destinato a ortaggi viene consegnato privo di accesso all'acqua indispensabile: si valuta l'adempimento del concedente.
Note
La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.