Codice civile
Art. 2167 c.c. — Obblighi del colono
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione III - Della colonia parziaria
Testo dell'articolo
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione.
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il colono assume lavoro personale nella colonia parziaria e riceve fondo e beni da custodire.
Segue le direttive del concedente e le esigenze della coltivazione, preserva la produttività normale e usa diligenza nella custodia delle altre cose ricevute.
La responsabilità presuppone una violazione concreta degli obblighi e va distinta dai rischi naturali del raccolto; la norma non crea nuovi rapporti di colonia consentiti.
Esempio pratico
Il colono lascia senza irrigazione un appezzamento malgrado direttive e disponibilità d'acqua: si accerta il danno imputabile.
Note
La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.