Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2169 c.c. — Rinvio 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione III - Della colonia parziaria

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La colonia parziaria non ripete integralmente le regole della mezzadria.

Il rinvio estende solo gli articoli e i commi enumerati, comprese alcune norme sui costi, sulla raccolta e sullo scioglimento; il libretto colonico rileva se le parti lo hanno istituito d'accordo.

Non si applicano automaticamente le altre previsioni mezzadrili né il libretto obbligatorio previsto per la mezzadria; occorre verificare il singolo rinvio.

Esempio pratico

In una lite sulla vendita del raccolto colonico si applica il rinvio al 2156; per il libretto si controlla se fu concordato.

Note

La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.

Articoli collegati