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Art. 2168 c.c. — Morte di una delle parti 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione III - Della colonia parziaria

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La morte del concedente e quella del colono sono disciplinate diversamente nella colonia parziaria.

La prima non scioglie il rapporto; per gli eredi del colono si applicano le possibilità e i termini previsti per la morte del mezzadro.

L'idoneità del sostituto, l'accordo familiare e la coltivazione diligente vanno provati nel contesto del rapporto storico.

Esempio pratico

Il colono muore durante l'annata: i familiari designano una persona capace e comunicano al concedente la richiesta nei tempi pertinenti.

Note

La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.

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