Codice civile
Art. 2168 c.c. — Morte di una delle parti
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione III - Della colonia parziaria
Testo dell'articolo
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La morte del concedente e quella del colono sono disciplinate diversamente nella colonia parziaria.
La prima non scioglie il rapporto; per gli eredi del colono si applicano le possibilità e i termini previsti per la morte del mezzadro.
L'idoneità del sostituto, l'accordo familiare e la coltivazione diligente vanno provati nel contesto del rapporto storico.
Esempio pratico
Il colono muore durante l'annata: i familiari designano una persona capace e comunicano al concedente la richiesta nei tempi pertinenti.
Note
La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.