Codice civile
Art. 2174 c.c. — Obblighi del soccidario
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida
Testo dell'articolo
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.
Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il soccidario esegue personalmente l'attività necessaria sui capi affidati, seguendo la direzione del soccidante.
Custodisce e alleva gli animali, lavora i prodotti e li trasporta al normale deposito con la diligenza del buon allevatore.
La valutazione di colpa richiede le direttive ricevute e le condizioni concrete; la vigilanza aziendale del soccidante mantiene rilievo nei limiti dei poteri che esercita.
Esempio pratico
Il soccidario trascura controlli sanitari prescritti per i capi affidati: si verifica diligenza, causalità e riparto dei poteri.