Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2174 c.c. — Obblighi del soccidario 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il soccidario esegue personalmente l'attività necessaria sui capi affidati, seguendo la direzione del soccidante.

Custodisce e alleva gli animali, lavora i prodotti e li trasporta al normale deposito con la diligenza del buon allevatore.

La valutazione di colpa richiede le direttive ricevute e le condizioni concrete; la vigilanza aziendale del soccidante mantiene rilievo nei limiti dei poteri che esercita.

Esempio pratico

Il soccidario trascura controlli sanitari prescritti per i capi affidati: si verifica diligenza, causalità e riparto dei poteri.

Articoli collegati