Codice civile
Art. 2175 c.c. — Perimento del bestiame
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida
Testo dell'articolo
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il perimento di un animale affidato non determina automaticamente un debito del soccidario.
Egli può liberarsi provando una causa non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.
È necessaria prova della causa e della condotta di custodia: una mera dichiarazione che il capo è morto non basta a escludere responsabilità.
Esempio pratico
Un bovino muore durante un'epidemia non evitabile malgrado la profilassi: il soccidario documenta controlli e parti recuperate.