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Art. 2175 c.c. — Perimento del bestiame 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il perimento di un animale affidato non determina automaticamente un debito del soccidario.

Egli può liberarsi provando una causa non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

È necessaria prova della causa e della condotta di custodia: una mera dichiarazione che il capo è morto non basta a escludere responsabilità.

Esempio pratico

Un bovino muore durante un'epidemia non evitabile malgrado la profilassi: il soccidario documenta controlli e parti recuperate.

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